Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria che ha investito il Paese sono state fatte diverse richieste di chiarimento circa l’operativa delle attività di service antincendio.
Alla luce dei più recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’associazione UMAN ha raccolto le suddette richieste
redigendo un documento chiarificatore.
Qui sotto riportiamo i quesiti posti e le relative risposte.
1. PREMESSA
Le attività di manutenzione di attrezzature e impianti antincendio rappresentano un obbligo per il datore di lavoro e/o responsabile delle attività, secondo quanto sancito dal d.lgs 81/2008 dove leggiamo
-la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti (art. 15, lettera z) che possiamo leggere in combinato disposto con il DM 10 marzo 1998 dove troviamo:
-gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante
-e/o dall’installatore (art. 4)
Obbligo del datore di lavoro e/o del responsabile dell’attività è quello poi di predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione delle attrezzature e impianti antincendio.
2. LE ATTIVITÀ AUTORIZZATE: IL DPCM 22 MARZO 2020 E IL DECRETO 25 MARZO 2020.
Quale misura urgente per il contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale, il Governo ha emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 20201 che ha introdotto la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato I allo stesso, fatte salve alcune determinate possibilità di deroga. Attraverso il Decreto 25 marzo 20202 questo elenco è stato ulteriormente rimaneggiato. La ratio seguita per l’emanazione di questi provvedimenti è stata quella di andare a garantire l’operatività delle sole filiere ritenute essenziali e dei servizi di pubblica utilità.Tra le attività autorizzate, identificate attraverso i codice ATECO, troviamo le seguenti:
-Codice 33 ‘Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature’3 che ricomprende la sotto-categoria di interesse: – 33.12.55 ‘Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)’
-Codice 43.2 ‘Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni’, che ricomprende la sotto-categoria di interesse:– 43.22.03 ‘Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)’
-Codice 46.69.94 ‘Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici’
Le attività di manutenzione risultano quindi autorizzate, essendo attività essenziali per la prosecuzione – in sicurezza – delle filiere produttive propriamente dette e dei servizi di pubblica utilità autorizzati.
3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
3.1 Imprese e attività ‘sospese’
Essendo pervenute, a livello di sistema confindustriale, un considerevole numero di richieste di interpretazione di quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020, è stato predisposto un documento interpretativo che fornisce informazioni utili e chiare. Scorrendo il documento troviamo un quesito – e relativa indicazione – facilmente applicabile anche alle attività di manutenzione antincendio:
-Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l’accesso ai locali dell’impresa, le cui attività sono sospese, a “soggetti terzi” che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione?Si, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella 4.
Ne risulta, che le attività di manutenzione antincendio possono essere svolte anche all’interno delle imprese ‘sospese’. Proseguendo nella lettura del documento, troviamo:
-Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?Ferme la sospensione dell’attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
Sulla base di questa indicazione, l’impresa ‘sospesa’ può organizzare un presidio interno che possa quindi rapportarsi, per le necessità del caso, con il personale deputato ad intervenire per l’esecuzione delle attività di manutenzione.
Ovviamente, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, che le imprese sono state chiamate ad implementare. Al fine quindi di una corretta pianificazione e organizzazione delle attività di manutenzione antincendio all’interno delle imprese ‘sospese’ è essenziale un preliminare raccordo con i responsabili delle suddette.
3.2 Imprese e attività autorizzate
Le attività di manutenzione antincendio perseguono come di consueto nelle imprese e attività autorizzate.
In questo caso, la pianificazione e organizzazione delle attività di manutenzione antincendio all’interno delle imprese e attività autorizzate richiede un raccordo ancor maggiore con i responsabili delle suddette.
Alla luce della specifica implementazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” dovrà quindi essere progettato un programma di attività con i responsabili delle imprese e attività, che dovrà tener conto del particolare contesto in cui si andrà ad operare. In taluni contesti – ad esempio nelle strutture sanitarie – potrà inoltre essere consigliabile il coinvolgimento, nella fase di progettazione del programma di attività, delle locali strutture della Protezione Civile o Autorità.
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